Art. 27
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[1]Sottoscrizione della dichiarazione dei soggetti tassabili in base al bilancio
[2]La dichiarazione dei soggetti tassabili in base al bilancio deve essere sottoscritta a pena di nullita' dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale, nonche', per le societa' contemplate nel secondo comma dell'art. 2397 del codice civile, da quella preposta alla contabilita'. Per i soggetti presso i quali esiste un organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente, se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione non sottoscritta dalle persone indicate nei commi secondo e terzo e' valida, salve le disposizioni dell'art. 120.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
