Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Esercizio abusivo di funzioni di assistenza e rappresentanza

[2]Chiunque esercita funzioni di assistenza o di rappresentanza in materia tributaria in violazione delle disposizioni dell'art. 13 e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La condanna comporta la esclusione per un anno dall'esercizio delle funzioni stesse.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art266 · fonte del testo

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