Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Omissione della ritenuta d'imposte relative a redditi altrui

[2]Chi non opera in tutto o in parte le ritenute a titolo d'imposta o d'acconto prescritte in relazione a redditi altrui e' soggetto a sopratassa, in misura corrispondente alla meta' dell'ammontare non trattenuto, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili ai sensi degli articoli precedenti per il caso di mancato pagamento o di mancato versamento in tesoreria.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art264 · fonte del testo

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