Art. 254
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 158 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Inosservanza di richieste e disposizioni dell'ufficio delle imposteaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 254
tolto: Chi non restituisce nel termine assegnatogli i questionari previsti dalla lettera a) dell'art. 39 o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere e' punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 50.000. Chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 39, non si presenta nel termine assegnatogli senza giustificato motivo e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 125 a lire 750. In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici delle imposte ai sensi della lettera c) dell'art. 39 e del primo comma dell'art. 40, si applica la pena pecunaria da lire 500 a lire 20.000. Chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, non ottempera alle richieste fatte o alle disposizioni date dagli uffici delle imposte nell'esercizio delle facolta' ad essi spettanti e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000 se ne sia derivato ostacolo all'accertamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art254 · fonte del testo
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