Art. 252
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è ravvisabile un eccesso dai limiti segnati al legislatore dall'art. 63 della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, nella soppressione, effettuata con l'art. 252 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, della facoltà di promuovere l'azione penale per i reati di frode fiscale senza il preventivo accertamento dell'imposta, di cui all'art. 35 della stessa legge di delegazione. Invero la soppressa disposizione appariva parzialmente contraddittoria col fine di perseguire più severamente le evasioni che l'aveva ispirata (consentendo l'immediato decorso della breve prescrizione penale), e, inoltre, praticamente inidonea a trovare larga applicazione. La disposizione rispettava infatti sia l'art. 60 della legge n. 4 del 1929 secondo cui il giudice penale sul terreno dell'imposizione diretta non era tenuto ad accertare in via definitiva il rapporto tributario, sia l'art. 20 C.P.P., che anzi gli consentiva di sospendere il processo ( e la prescrizione) per sottoporre ad altro giudice le questioni pregiudiziali relative a quel rapporto; cosicché il risultato della decisione giudiziaria finiva assai spesso con l'essere simile a quello che si intendeva raggiungere con l'art. 21 della stessa legge n. 4 del 1929 che consentiva in via generale di dar corso all'azione penale per i reati fiscali solo dopo l'accertamento dell'imposta (ed a cui si era derogato appunto con la norma in questione), essendo l'indagine sul reddito e sull'entità dell'imposta necessaria ai fini del giudizio penale e di regola non facile per un giudice penale.
Art. 76 cost. · Art. 252 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 180 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Frode fiscaleaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 252
tolto: E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili:
tolto: a) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la dichiarazione ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci e' stata omessa l'iscrizione di attivita' o sono state iscritte passivita' inesistenti, ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione senza rettificare i dati conseguenti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili;
tolto: b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione passivita' inesistenti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili;
tolto: c) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette. Se i fatti indicati dal comma precedente comportano evasione d'imposta per un ammontare eccedente le lire 600.000 la multa e' applicata in misura pari all'ammontare della imposta di cui si e' tentata l'evasione. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati dal primo comma comportano una evasione d'imposta di speciale tenuita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art252 · fonte del testo
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