Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Inapplicabilita' delle sanzioni

[2]Le sanzioni previste per l'omissione, la tardivita' e l'incompletezza della dichiarazione non si applicano se l'obbligo di dichiarazione era fondatamente contestabile per obbiettiva incertezza sull'esistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art248 · fonte del testo

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