Art. 224
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[1]Incanto anticipato
[2]Quando i beni pignorati sono soggetti a pericolo di deterioramento ovvero richiedono una dispendiosa conservazione il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore a procedere all'incanto prima del termine fissato dall'articolo precedente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
