Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Divieto all'esattore di acquistare beni pignorati

[2]L'esattore non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, fermo restando il disposto dell'art. 553 del codice di procedura civile, ne' rendersi aggiudicatario negli incanti. Il divieto stabilito nel comma precedente non si applica quando l'esattore sia un'azienda o istituto di credito che proceda all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri non tributari ed abbia ottenuto il nulla osta del Servizio di vigilanza.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art203 · fonte del testo

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