Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1961 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Avviso di mora

[2]L'esattore che intende iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve previamente notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, indennita' di mora e spese, e l'invito ad adempiere entro cinque giorni.((Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190)). Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore. Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso. La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1961 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 11 gennaio 1961. 12 parole aggiunte.

… per imposte, indennita' di mora e spese, e l'invito ad adempiere entro cinque giorni.aggiunto: Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190. Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art201 · fonte del testo

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