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[1]Espropriazione forzata

[2]Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procede alla espropriazione forzata in virtu' del ruolo esecutivo, previa notificazione dell'avviso di mora. Il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, e' disciplinato dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile nonche', per l'espropriazione di navi e di aeromobili, dalle norme del codice della navigazione. Le attribuzioni spettanti, secondo le norme richiamate dal comma precedente, al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono espletate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 11 gennaio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art200 · fonte del testo

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