Art. 189
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[1]Cartella di pagamento
[2]Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella, redatta in duplice esemplare ovvero a madre e figlia, indica per ciascun periodo d'imposta l'ammontare complessivo di ogni partita iscritta a ruolo e quello di ciascuna rata, le aliquote percentuali applicate agli imponibili per la determinazione delle imposte dovute e il numero del conto corrente postale dell'esattore. La notificazione della cartella non e' necessaria per le imposte iscritte nei ruoli straordinari notificati ai contribuenti ai sensi del quarto comma dell'art. 186.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
