Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 150 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Ripartizione delle imposte in rate

tolto: L'ammontare dell'imposta iscritto a ruolo, comprensivo degli aggi, e' ripartito in sei rate bimestrali consecutive con scadenza al giorno 10 di ciascun mese pari. Questa disposizione non si applica per le partite di importo non superiore a lire mille che si riscuotono in unica soluzione. Le rate decorrono dal 10 agosto per i ruoli ordinari di prima serie, dal 10 febbraio per i ruoli ordinari di seconda serie e dalla prima scadenza bimestrale utile per i ruoli straordinari. L'Intendente di finanza puo' disporre, per le imposte iscritte nei ruoli ordinari e straordinari, la ripartizione in un minor numero di rate o la riscossione in unica soluzione. In caso di mora del contribuente nel pagamento di quattro rate consecutive l'intero ammontare dell'imposta iscritto a ruolo e' riscuotibile in unica soluzione. Le imposte iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza bimestrale utile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art184 · fonte del testo

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