Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1960 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]((L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 18 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi d'imposta arretrati gia' iscritto o da iscrivere nei ruoli quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso. L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo. La disposizione del primo comma non si applica per le imposte da iscrivere nei ruoli speciali ai sensi dello articolo 183)).

[2]5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 ottobre 1960, n. 1316

5

La L. 25 ottobre 1960, n. 1316 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1960 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art184ter · fonte del testo

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