Art. 184-quater
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[1]((Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima. La maggiorazione e' determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento dell'imposta ed e' riscossa con gli aggi relativi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 184-ter, la maggiorazione e' dovuta solo per le rate gia' scadute. I privilegi generali e speciali, che assistono le imposte dirette, sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche la maggiorazione prevista nell'articolo 184-bis e nel presente articolo)).
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 ottobre 1960, n. 1316
5La L. 25 ottobre 1960, n. 1316 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1960 al 1 gennaio 1974
