Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1960 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]((Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli in cui vengono iscritte le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero dovute versare alla. Sezione di tesoreria provinciale, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal titolo XI, a carico del contribuente che abbia omesso la dichiarazione o che l'abbia presentata incompleta o infedele, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. La maggiorazione calcolata dall'ufficio delle imposte e' iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggiore imposta cui si riferisce. E' in facolta' del contribuente di richiedere, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, con le maggiorazioni semestrali del 2,50 per cento maturate, restando esonerato dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi)).

[2]5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 ottobre 1960, n. 1316

5

La L. 25 ottobre 1960, n. 1316 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1960 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/1988

    Questione infondata
    21 gennaio 1988

    La dichiarazione infedele di cui all'art. 184 bis, D.P.R. n. 645 del 1958, non coincide con quella prevista dal successivo art. 245 stesso D.P.R.; pertanto, la maggiorazione d'imposta stabilita dal predetto art. 184 bis va applicata anche per le dichiarazioni la cui infedelta` non superi il quarto dell'imponibile accertato. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184 bis del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata sul presupposto che la maggiorazione d'imposta in esso prevista sarebbe applicabile solo nel caso di dichiarazioni infedeli eccedenti il quarto dell'imponibile accertato).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 184-bis Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art184bis · fonte del testo

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