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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 100, comma 2) che "Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico". Ha inoltre disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 129 parole tolte in 5 capoversi.

tolto: Ruoli speciali

tolto: Si procede alla formazione di ruoli speciali:

tolto: a) per l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare sui redditi di categoria C/2 dovute in eccedenza a quelle gia' iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi del primo comma dell'art. 176 e per le relative sopratasse;

tolto: b) per le imposte sulle societa' e sulle obbligazioni non versate in tesoreria ai sensi del primo comma dell'art. 168, per le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio e per le relative sopratasse;

tolto: c) per le somme trattenute a titolo di acconto dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare in conformita' all'art. 128 e al terzo comma dell'art. 143, non versate in tesoreria ai sensi del primo comma dell'art. 169, per le maggiori somme risultanti dall'accertamento dell'ufficio e per le relative sopratasse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 100, comma 2) che "Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico". Ha inoltre disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art183 · fonte del testo

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