Art. 18
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[1]Modelli e schede per la dichiarazione
[2]I modelli della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Le schede per la dichiarazione, conformi ai modelli approvati, possono essere ritirate gratuitamente, presso gli uffici delle imposte e, nei comuni che non ne sono sede, presso gli uffici municipali ovvero acquistate presso le rivendite dei generi di monopolio. Il Ministro per le finanze stabilisce il prezzo di vendita delle schede e l'aggio spettante ai rivenditori.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
