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[1]Iscrizione a ruolo delle imposte accertate col sistema catastale

[2]In deroga alle disposizioni dei precedenti articoli, le imposte accertate col sistema catastale sono iscritte nei ruoli, per ciascun periodo d'imposta, in base alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dell'anno precedente, salvi gli sgravi e le iscrizioni suppletive dipendenti dalle variazioni dei redditi imponibili e dalle esenzioni previste dalle norme relative alle singole imposte.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art179 · fonte del testo

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