Art. 159
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[1]Esenzioni e riduzioni
[2]L'imposta non si applica sui titoli emessi prima del 26 agosto 1954 che in virtu' di leggi speciali erano esenti dall'imposta di negoziazione o compresi in un regime di abbonamento. L'imposta e' ridotta ad un quarto nei confronti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei soggetti indicati negli articoli 153 e 154.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
