Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598

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Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Agli effetti del secondo comma dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 30 si considerano finanziari, fino a quando non sara' diversamente stabilito, le societa' e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che restano a tal fine in vigore".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 273 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Tenuta dell'albo e disciplina dell'iscrizione

tolto: Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dal precedente articolo. Possono chiedere l'iscrizione nell'albo le societa' e gli enti che rispondano al requisito indicato alla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera d), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere b) e c). Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla societa' o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione e' pervenuta. L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente. La cancellazione dall'albo viene disposta dal Servizio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato da comunicare alla societa' o ente. Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la societa' o ente interessato puo' ricorrere al Consiglio di Stato. Le societa' e gli enti iscritti nell'albo devono trasmettere al Servizio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonche' le situazioni periodiche che siano richieste dal Servizio. Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito svolge a mezzo di propri funzionari, anche su richiesta del Ministero delle finanze, le ispezioni presso le societa' ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere b) e c) dell'articolo precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Agli effetti del secondo comma dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 30 si considerano finanziari, fino a quando non sara' diversamente stabilito, le societa' e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che restano a tal fine in vigore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art155 · fonte del testo

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