Art. 154
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[1]Riduzione d'imposta per le societa' finanziarie
[2]L'imposta e' ridotta del venticinque per cento nei confronti delle societa' ed enti che rispondono ai seguenti requisiti:
- a)non abbiano per oggetto statutario attivita' diverse dall'assunzione di partecipazioni in altre societa' od enti, dal finanziamento o dal coordinamento tecnico e finanziario delle societa' od enti nei quali partecipano, dalla compravendita, possesso, gestione o collocamento di titoli pubblici o privati;
- b)non svolgano di fatto altre attivita' al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a);
- c)posseggano titoli azionari a quote di partecipazione in societa' a responsabilita' limitata per un importo che risulti secondo il bilancio non inferiore al sessanta per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nel bilancio medesimo;
- d)iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;
- e)siano iscritti in apposito albo presso il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito. La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio della societa' o ente, sulle cui risultanze e' commisurata l'imposta, e' venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d) del primo comma. La riduzione prevista dai commi precedenti compete nella misura del quaranta per cento alle societa' ed enti a partecipazione statale.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
