Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1971 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Patrimonio imponibile

[2]Il patrimonio imponibile e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

  • a)capitale sottoscritto e versato delle societa' o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;
  • b)riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura risultanti dal bilancio e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passivita' od a favore di terzi; 35
  • c)utili di esercizi precedenti riportati a nuovo. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:
  • a)le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;
  • b)una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo gia' decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile. Il patrimonio imponibile delle societa' ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio e' costituito dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni o comunque impiegati nel territorio dello Stato risultanti al 31 dicembre.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 febbraio 1971, n. 127

35

La L. 17 febbraio 1971, n. 127 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passivita', di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle societacooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile".

Testo in vigore dal 5 giugno 1971 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1971

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 5 giugno 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 febbraio 1971, n. 127

    La L. 17 febbraio 1971, n. 127 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passivita', di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle societacooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art147 · fonte del testo

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