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[1]Reddito complessivo

[2]Concorrono a formare il reddito complessivo:

  • a)i redditi prodotti nel territorio dello Stato appartenenti a persone ovunque residenti;
  • b)i redditi prodotti all'estero e goduti nel territorio dello Stato da persone quivi residenti;
  • c)i redditi prodotti all'estero da soggetti residenti nello Stato, quando non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali. Si considerano residenti nel territorio dello Stato anche coloro che vi dimorano da almeno un anno, ancorche' non iscritti nei registri della popolazione ed i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio interessanti la pubblica amministrazione. I redditi indicati dal primo comma concorrono a formare il reddito complessivo ancorche' non siano soggetti alle altre imposte disciplinate dal presente testo unico ovvero siano accertati a nome di soggetti diversi dal contribuente.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art133 · fonte del testo

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