Art. 13
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[1]Rappresentanza e assistenza del contribuente da parte di coloro che hanno appartenuto alla Amministrazione finanziaria
[2]E' in facolta' del Ministero delle finanze di autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria i funzionari delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria collocati a riposo dopo almeno venti anni di servizio. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate ai sensi del comma precedente e comunica agli uffici dipendenti le relative variazioni. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo. A coloro che hanno appartenuto all'Amministrazione finanziaria, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto dal comma precedente, e' vietato per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del relativo rapporto di impiego, di esercitare le funzioni di assistenza e di rappresentanza nel compartimento o nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio. Il termine e' ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di eta' o per anzianita' di servizio o se l'esercizio si svolge fuori del compartimento o dei compartimenti presso i quali il funzionario esercito' le proprie funzioni nello ultimo quinquennio della sua attivita'.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
