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[1]Societa' italiane operanti per conto di societa' o ditte estere

[2]Nel reddito dei soggetti, che esplicano la loro attivita' nel territorio dello Stato per conto di societa', ditte e associazioni estere, mediante la vendita e il collocamento di materie prime o di merci o mediante la fabbricazione di prodotti, sono computate anche le somme corrisposte alla societa', ditta o associazione estera, sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci o sotto forma di provvigioni, di compartecipazioni agli incassi, di commissioni, di premi e simili sempre che si tratti di pagamenti non soggetti alle disposizioni dell'art. 128.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art113 · fonte del testo

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