Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]amministrative e contabili (articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

[2]1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

  • a)registri di cui agli articoli 86 e 88;
  • b)liquidazione periodica dell'IVA. 2. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. 3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 86 e 88, fatta salva la tenuta del registro ((di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' ((di cui all'articolo 23, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2026 al 7 agosto 2026. 22 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… agli articoli 86 e 88, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo tolto: 18 aggiunto: 23, comma 2, del tolto: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo tolto: 18 aggiunto: 23, comma 5, del tolto: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art89 · fonte del testo

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