Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]in materia di scissioni aziendali (articolo 16, comma 11, legge 24 dicembre 1993, n. 537)

[2]1. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o piu' complessi aziendali:

  • a)gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle societa' beneficiarie del trasferimento;
  • b)la riduzione della detrazione di cui all'articolo 56, comma 5, per le societa' beneficiarie costituite a seguito della scissione, e' operata, se l'oggetto dell'attivita' e' modificato rispetto a quello della societa' scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;
  • c)le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 57, continuano ad applicarsi nei confronti della societa' beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla societa' scissa;
  • d)la facolta' di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d), e comma 2, e 44, comma 1, lettera a), puo' essere esercitata dalla societa' beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 68, comma 3.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art61 · fonte del testo

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