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[1](Art. 6 del decreto n. 698, articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).
[2]Nelle operazioni di speculazione sui beni immobili, sia di carattere isolato, sia dipendente dall'esercizio di una attivita' continuativa, il maggior utile da assoggettare all'imposta straordinaria e' rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dalla operazione medesima se essa fosse stata effettuata nell'anno 1928.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 199)).
[4]Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di societa' immobiliari, che siano state attuate in conformita' l'art. 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 243, e dell'art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257.
Testo in vigore dal 17 settembre 1944 al 25 giugno 1946
