Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Privilegio (articolo 8 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalita' si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a terzi.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
