Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Comunicazione di atti e notizie (articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici dell'Agenzia delle entrate le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati. 2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, debbono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
