Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Dismissione di immobili (articolo 11-quinquies, comma 3, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) 1. Agli atti di alienazione e di permuta di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
