Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Agli enti contemplati nell'art. 11 i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, pur non avendo stabilito nei propri statuti o regolamenti l'obbligo del personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, gia' diano i loro contributi al Fondo medesimo e siano in regola con i versamenti, e' concesso il termine di un anno per inserire nei predetti statuti o regolamenti l'obbligo di cui sopra.

[2]In mancanza, il personale cessa dal partecipare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, senza diritto a rimborso dei contributi rilasciati. Rimangono fermi gli obblighi derivanti da precedenti cessioni.

Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art72 · fonte del testo

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