Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. 128 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, la corresponsione dello stipendio o salario o dell'assegno di quiescenza.
tolto: Non e' consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro e impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
tolto: Gli istituti che concedono prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle Societa' di assicurazione.aggiunto: Testo unico-art. 55 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art55 · fonte del testo
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