Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946. Leggi il testo vigente →

[1]Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non puo' essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, oltre che con l'applicazione degli articoli 44 e 45, puo' ricuperare il suo credito, con privilegio, sugli eventuali emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facolta' di procedere su gli altri beni del debitore.

[2]Il Fondo si avvale della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

[3]Non si possono perseguire in nessun caso le indennita' di buona uscita conferite dall'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato nonche' i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.

Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art46 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari