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[1]Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che l'istituto mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.

[2]Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.

[3]Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio e di salario cedute.

Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art43 · fonte del testo

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