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[1]E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che la precedente cessione sia stata estinta in anticipo, nel qual caso puo' esserne contratta una nuova purche' sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

[2]Qualora la precedente cessione non sia estinta, puo' esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma, con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 24, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantita', all'estinzione della cessione in corso.

[3]Anche prima che siano decorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, puo' essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art40 · fonte del testo

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