Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facolta' di estinguerla mediante il versamento dell'intero debito residuo.

[2]In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, l'Istituto cessionario e' tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui e' anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

[3]Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 28, in relazione all'entita' della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.

[4]Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art39 · fonte del testo

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