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[1]Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

[2]Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.

Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art30 · fonte del testo

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