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[1]Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato ed altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
- 1)fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
- 2)fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato;
- 3)fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai commi, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
[2]Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e, quando concorrano anche, le cause di cui al n. 1, non possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al netto di ritenute.
Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011
