Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1948 al 10 febbraio 2011. 122 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti indicati negli articoli 10 e 11, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le societa' di assicurazione legalmente esercenti nel Regno, gli istituti e le societa' esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo a in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
tolto: Gli istituiti indicati al comma precedente non possono applicare alle operazioni di prestito un tasso di interesse superiore al cinque e cinquanta per cento e condizioni accessorie piu' onerose dell'uno per cento dell'importo lordo del prestito.aggiunto: Testo unico-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art16 · fonte del testo
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