La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato e' esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione. Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art66 · fonte del testo

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