La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso. In caso diverso la quota delegata e' trattenuta fino al limite della meta' dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette. Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art63 · fonte del testo

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