Art. 52 — Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro

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Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge - sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennita' di anzianita'.

Testo in vigore dal 29 aprile 1950 al 15 maggio 2005

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art52 · fonte del testo

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