Art. 28 — Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti
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L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato da' comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti. Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.
Testo in vigore dal 29 aprile 1950 al 1 gennaio 2006
