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[1]I Consorzi regionali edilizi possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni di fondi fino ad un terzo della spesa occorrente per i lavori di riparazione, di ricostruzione o nuove costruzioni in base ai piani approvati dal Ministro.
[2]Le anticipazioni saranno somministrate in ragione del 20% all'atto dell'approvazione dei piani e per il residuo in relazione all'avanzamento dei lavori.
Testo in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025
