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[1]I Consorzi regionali edilizi possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni di fondi fino ad un terzo della spesa occorrente per i lavori di riparazione, di ricostruzione o nuove costruzioni in base ai piani approvati dal Ministro.

[2]Le anticipazioni saranno somministrate in ragione del 20% all'atto dell'approvazione dei piani e per il residuo in relazione all'avanzamento dei lavori.

Testo in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art7 · fonte del testo

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