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[1]Ai proprietari, che a seguito dell'ordinanza eseguono direttamente i lavori di sgombero delle aree, potra' essere concesso un contributo statale nella misura del terzo della spesa concordata preventivamente a corpo con l'ufficio del Genio civile.

[2]La determinazione della spesa sara' fatta tenendo conto sia del volume dell'edificio distrutto sia del presumibile valore dei materiali recuperabili dal proprietario.

[3]La concessione del contributo e' fatta dal Genio civile ed il pagamento e' disposto in unica soluzione dopo il compimento dei lavori.

Testo in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art60 · fonte del testo

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