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Per le ricostruzioni in sito o su area diversa da quella dei fabbricati distrutti possono essere concessi premi in misura non superiore al decimo della spesa, a favore dei proprietari che eseguono i lavori nel termine che sara' di volta in volta fissato all'atto della concessione del contributo o concorso statale, e comunque non oltre il 31 ottobre 1946.
Testo in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025
