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[1]Allo scopo di rendere piu' aderente alle esigenze delle diverse localita' l'attuazione dei provvedimenti disposti col presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici, ferma rimanendo per le direttive di massima e per il coordinamento dell'attivita' degli organi locali la competenza del Comitato centrale edilizio, ha facolta':
- 1)di delegare a Provincie, Comuni o loro Consorzi l'esercizio di attribuzioni spettanti al Ministero per la attuazione del presente decreto legislativo, esclusa comunque quella riguardante la facolta' di impegno di spesa;
- 2)di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualita', agli Istituti di case popolari, a Cooperative di produzione e lavoro, a Consorzi di proprietari e ad altri Enti riconosciuti idonei a siffatto compito, i lavori da eseguire a cura dello stato per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati destinati a ricovero dei senza tetto.
[2]Il corrispettivo per i lavori, dati in concessione, a termini del n. 2 del presente articolo, e' liquidato in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.
[3]Il corrispettivo suddetto puo', anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione dell'opera.
[4]In tale caso se le somme vengono versate per importo corrispondente ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, le annualita' restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.
Testo in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025
