Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]La durata dell'occupazione degli immobili di proprieta' privata ad uso di ricovero non potra' eccedere il periodo di cinque anni.
[2]La riconsegna al proprietario sara' effettuata, previa redazione da parte dell'ufficio del Genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.
Testo in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025
