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[1]Le persone rimaste senza tetto a causa degli eventi bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate di ufficio escluse quelle occorrenti per il ricovero dei proprietari o loro famiglie ai sensi del precedente articolo.
[2]Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.
[3]Delle domande sara' formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione dal comma 5 del presente articolo.
[4]Sulle richieste di assegnazione decidera' il Comitato per le riparazioni edilizie.
[5]L'assegnazione sara' disposta nell'ordine seguente, a favore:
- 1)di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio
- 2)di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;
- 3)dei sinistrati provenienti da altro Comune.
[6]Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche ed i capi di famiglie numerose, i cui membri siano conviventi e a carico.
Testo in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025
